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Reverse charge: l’inversione allarga il campo
L’articolo 1, commi 156 e 157 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (cd. Legge Finanziaria per l’anno 2008) prevede che, per le fatture emesse a far data dal giorno 1° marzo 2008, il procedimento per l’inversione contabile (cd. reverse charge), si applica anche per le cessioni di fabbricati strumentali a cessionario che detrae l’Iva in misura non superiore al 25%.
L’agenzia delle entrate, con risoluzione 97/E del 14 marzo 2008, ha statuito che il procedimento di inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da una società che opera nel campo delle costruzioni nei confronti di una società immobiliare di investimento, se entrambi appartengono al comparto dell’edilizia e se il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto. Tale meccanismo si impiega, inoltre, nel particolare caso in cui, in un contratto di cosa futura, l’acquirente finale dell’opera è conosciuto sin dall’origine e le società hanno stipulato tra loro un contratto di subappalto.