» La data del riscatto determina la misura delle ipocatastali
» Guida acquisto casa
» Agevolazioni "prima casa"
» La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero
» Detrazione del 36% fruibile anche dall’acquirente
» Terreni agricoli e cd. prezzo – valore
» Riacquisto di prima casa a titolo gratuito
» Reverse charge: l’inversione allarga il campo
Terreni agricoli e cd. prezzo – valore
Come è noto l’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto che le persone fisiche possano acquistare immobili ad uso abitativo e relative pertinenze versando le imposte di registro, ipotecarie e catastali calcolate non sul prezzo dichiarato in atto, bensì sulla base imponibile determinata sul valore catastale dell’immobile trasferito (principio del cd. prezzo valore).
Ora, rispondendo ad una istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 149/E di data 11 aprile 2008, dopo aver disposto che il meccanismo del cd. prezzo valore trova applicazione anche relativamente ad una molteplicità di pertinenze, conclude sostenendo che detto meccanismo vada applicato anche alla cessione di terreni agricoli laddove essi costituiscano effettivamente una pertinenza del fabbricato abitativo, con la conseguente individuazione della base imponibile nel valore catastale del terreno e con l’applicazione della aliquota propria applicabile al bene principale (fabbricato). Si rammenta che il rapporto di pertinenzialità deve risultare dal contratto e che il meccanismo del cd. prezzo valore opera solo su espressa richiesta della parte acquirente resa al notaio della Repubblica Italiana, responsabile di imposta ed interlocutore diretto con l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 102/E del 17 maggio 2007 e Studio CNN n. 116/2005/T). È tuttavia necessario, conclude l’Agenzia, che gli immobili pertinenziali siano suscettibili di valutazione automatica e, quindi, siano dotati di una propria rendita catastale.